Art. 4.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alla produzione energetica nazionale).

      1. Ferma restando la responsabilità dello Stato per il fabbisogno energetico nazionale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono responsabili per la realizzazione dei piani operativi attraverso i quali, utilizzando le diverse forme di approvvigionamento energetico, con esclusione dell'energia nucleare e in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, contribuiscono alla produzione energetica nazionale, garantendo la copertura del fabbisogno totale in misura pari al 20 per cento.
      2. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a stipulare un accordo per la distribuzione delle quote di produzione energetica di rispettiva competenza.
      3. Entro sei mesi dalla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 e in conformità alle indicazioni contenute nel Piano energetico nazionale definite ai sensi dell'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio delle autonomie locali, conformano il rispettivo piano operativo in modo da assicurare il raggiungimento della quota di produzione energetica di loro competenza.

 

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